{"id":1340,"date":"2025-01-31T03:47:56","date_gmt":"2025-01-31T02:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/prezzi.benzinaitalia.com\/notizie\/gestori-autostradali-di-nuovo-sui-bandi-delle-aree-di-servizio\/"},"modified":"2025-01-31T03:47:56","modified_gmt":"2025-01-31T02:47:56","slug":"gestori-autostradali-di-nuovo-sui-bandi-delle-aree-di-servizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prezzi.benzinaitalia.com\/notizie\/gestori-autostradali-di-nuovo-sui-bandi-delle-aree-di-servizio\/","title":{"rendered":"GESTORI AUTOSTRADALI: DI NUOVO SUI BANDI DELLE AREE DI SERVIZIO"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-37507\" src=\"https:\/\/prezzi.benzinaitalia.com\/notizie\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/autostrada-84035.660x368-1.jpg\" alt=\"\" width=\"660\" height=\"368\" srcset=\"https:\/\/prezzi.benzinaitalia.com\/notizie\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/autostrada-84035.660x368-1.jpg 660w, https:\/\/www.figisc.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/autostrada-84035.660x368-300x167.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 660px) 100vw, 660px\"><\/p>\n<p>Comunicazione a mezzo PEC<\/p>\n<p>Roma, 29 gennaio 2025<\/p>\n<p><strong>Dott. Roberto TOMASI<\/strong><\/p>\n<p>Amministratore Delegato ASPI<\/p>\n<p><strong>Dott. Edoardo VALENTE<\/strong><\/p>\n<p>Presidente ANAS<\/p>\n<p><strong>Dott. Diego CATTONI<\/strong><\/p>\n<p>Presidente AISCAT<\/p>\n<p>e p.c.<strong> \u00a0 On.le Matteo SALVINI<\/strong><\/p>\n<p>Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti<\/p>\n<p><strong>Dott. Felice MORISCO<\/strong><\/p>\n<p>Direttore Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale<\/p>\n<p><strong>Dott.<\/strong> <strong>Nicola ZACCHEO<\/strong><\/p>\n<p>Presidente Autorit\u00e0 di Regolazione dei Trasporti<\/p>\n<p><strong>On.le Adolfo URSO<\/strong><\/p>\n<p>Ministro delle Imprese e del Made in Italy<\/p>\n<p><strong>On.le Gilberto PICHETTO FRATIN<\/strong><\/p>\n<p>Ministro dell\u2019Ambiente e della Sicurezza Energetica<\/p>\n<p><strong>Dott. Gianni MURANO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Presidente UNEM<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dott. Simone ALFONSI CHIARINI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Direttore Vendite Italiana Petroli SpA<\/strong><\/p>\n<p>Oggetto: <strong><u>bandi gara \u2013 rinnovo concessioni servizi carbolubrificanti. Precontenzioso.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le scriventi Federazioni, in data 6 dicembre 2024 (pec. prot. 58), hanno posto alla loro attenzione il tema della \u201cimminente\u201d pubblicazioni delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati, cui dovrebbe far seguito la pubblicazione dei bandi di gara per l\u2019assegnazione degli affidamenti per i servizi di distribuzione carbolubrificanti (ma anche per quelli di ristorazione ed altri insistenti sulla superficie delle singole Aree di Servizio) ma, purtroppo, non hanno ricevuto alcun riscontro.<\/p>\n<p>Sembra invece non temporalmente tramontata l\u2019idea di procedere con gli intendimenti dichiarati -per le vie brevi agli interessati- nel corso delle prossime settimane.<\/p>\n<p>A tale proposito le scriventi Federazioni -che rappresentano i Gestori delle Aree di Servizio autostradali-, ancora una volta sono a richiedere un incontro chiarificatore per evitare che si apra un contenzioso -anche in sede giudiziaria- per tutelare le micro-imprese cui \u00e8 affidata -ai sensi della Legge- la conduzione delle attivit\u00e0 -insieme ad altre- di distribuzione carburanti.<\/p>\n<p>Allo stato attuale, infatti, persiste il contenzioso attivato dall\u2019Autorit\u00e0 di Regolazione dei Trasporti (ART) davanti al TAR Lazio per chiarire le competenze fra la medesima ART ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito all\u2019emanazione della \u201cdisciplina\u201d che dovr\u00e0 presiedere all\u2019emanazione ed ai contenuti (e modalit\u00e0) dei bandi di gara destinati a regolare gli Affidamenti sul mercato.<\/p>\n<p>Nonostante il contenzioso -noto a tutti gli interessati- i concessionari autostradali fingono di ignorare che il pronunciamento della magistratura amministrativa sar\u00e0 dirimente sulle procedure da seguire (che si tratti di quelle ART o di quelle MIT): da qui l\u2019ipotetica accelerazione che non solo non pu\u00f2 essere condivisa dalle scriventi che, rispetto alla sua risoluzione, si riservano, comunque, di attivare un contenzioso amministrativo.<\/p>\n<p>Nella richiamata comunicazione del 6 dicembre scorso, le scriventi avevano sottolineato come, nell\u2019interesse generale, sarebbe utile attendere il pronunciamento finale della Magistratura adita, chiamata a dirimere un ipotizzato \u201cconflitto di attribuzioni\u201d e, quindi, una maggiore chiarezza dei contorni regolatori all\u2019interno dei quali debbono muoversi sia i concessionari, sia coloro che intenderanno partecipare alle gare per aggiudicarsi gli \u201caffidamenti\u201d del servizio di gestione operativa delle attivit\u00e0 di pubblico servizio di distribuzione carburanti.<\/p>\n<p>E non solo. Anche per evitare ricorsi e comunque una diffusa conflittualit\u00e0 tra operatori, che gi\u00e0 in passato hanno finito poi per scaricare sui lavoratori e sui consumatori gli effetti negativi di un sistema regolatorio incerto e gestito con arbitrio e iniquit\u00e0.<\/p>\n<p>Tuttavia, chiunque intendesse avventurarsi ad attivare le procedure di gara, sotto la sua propria responsabilit\u00e0 (di cui sarebbe chiamato a rispondere), le scriventi Federazioni intendono ricordare gli obblighi di legge comunitaria e nazionale a cui, in ogni caso, nel rispetto della gerarchia delle fonti, il concessionario deve attenersi per evitare, come accaduto nel periodo precedente all\u2019attuale \u201ctornate di gare\u201d regolate dal Decreto Interministeriale del 7\/8\/2015.<\/p>\n<p>Una parte delle disposizioni ivi contenute, infatti, sono state completamente disattese: valga per tutte l\u2019utilizzo dei contratti di convenzionamento colori senza avvalimento preventivo; utilizzo delle disposizioni sugli affidamenti c.d. \u201coil\u201d driven e \u201cfood\u201d\u201d driven con allontanamento dei Gestori ed approvazione di nuovi contratti di affidamento in uso gratuito in capo al soggetto aggiudicatario; gestione \u201csoggettiva\u201d delle autorizzazioni ad effettuare il servizio notturno (e non solo) con apparecchiature self-service senza la presenza del Gestore; ecc.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di sorveglianza che avrebbe dovuta essere posta in essere dalla competente direzione del MIT, nonostante ripetuti solleciti da parte delle scriventi, non c\u2019\u00e8 stata con la conseguenza che alcuni operatori sono stati avvantaggiati, altri penalizzati mentre, in ogni caso, i Gestori sono stati \u201ccondannati\u201d a subire le conseguenze (ma le risposte a questi quesiti saranno richieste nelle opportune sedi giurisdizionali).<\/p>\n<p>E\u2019 proprio alla vigilia di nuove tornate di gara, le scriventi intendono richiamare fermamente la loro attenzione sul complesso normativo all\u2019interno del quale si svolgono le gare per gli affidamenti: prima di richiamare il quadro legislativo completo, per\u00f2, ci corre l\u2019obbligo di precisare -anche se non ce ne sarebbe bisogno- che la distribuzione carburanti in autostrada \u00e8 \u00a0per Legge classificata Pubblico Servizio e, conseguentemente regolata dalle disposizioni contenute nel DL 745 convertito, con modificazioni, con la Legge 1034\/70 e dal regolamento di esecuzione contenuto nel \u00a0DPR 1269\/71.<\/p>\n<p>La legge 1034\/70 -all\u2019articolo 16 (VIII e IX comma), chiarisce che i \u201cconcessionari\u201d (affidatari o sub concessionari secondo le nuove definizioni) <strong><em>\u201d\u2026 possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita e delle attrezzature sia fisse che mobili\u00a0 dell\u2019uso degli apparecchi di distribuzione e di durata non inferiore agli anni nove che si risolveranno nel caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi \u2026\u2026. Il divieto di cedere il contratto d\u2019uso o di affidare a terzi la sua esecuzione\u2026. La licenza di esercizio, prevista dall\u2019art. 3 della Legge 5\/5\/1957 n\u00b0 271 \u2026\u2026\u2026 deve essere intestata al titolare della gestione dell\u2019impianto, al quale incombe l\u2019obbligo della tenuta del registro di carico e scarico\u2026\u201d <\/em><\/strong>Il Regolamento di esecuzione della Legge richiamata (DPR 1269\/71), all\u2019articolo 18, fissa i criteri per la decadenza del titolo concessorio (ove si determinasse un\u2019inadempienza di quanto disposto al comma 16 della Legge 1034\/70 e all\u2019art. 19 ribadisce i criteri e le modalit\u00e0 applicative delle disposizioni contenute nella Legge.<\/p>\n<p>Ora, non c\u2019\u00e8 chi non veda (e la direzione del Mit cui \u00e8 affidata la sorveglianza avrebbe dovuto e dovrebbe farsene carico) che questa parte della Legge -soprattutto di quella contenuta nell\u2019articolo 17 della Legge 27\/2012-, con l\u2019introduzione in violazione della succitata norma di conduzioni a mezzo strumenti impropri (e non previsti dalla Legge) quali le Associazioni in partecipazione, appalti, ecc., non \u201ctipizzati\u201d \u00e8 totalmente disattesa dagli \u201cAffidatari\u201d con grave danno economico per le micro-imprese cui \u00e8 affidata la gestione.<\/p>\n<p>Inoltre, il fatto che il rivenditore in esclusiva (affidatario), scenda direttamente al pubblico nella stessa area di mercato, fa decadere i presupposti dall\u2019applicabilit\u00e0 delle restrizioni previste dell\u2019articolo 101 del Trattato di Roma e meglio specificate, da ultimo, nel Regolamento UE 2022\/720 e contenute nelle c .d. \u201cLinee guida\u201d.<\/p>\n<p>Ab ovo, va comunque ricordato che la recente norma approvata dal Parlamento (Legge 121\/21) con la quale il Parlamento ha inteso, in qualche modo, salvaguardare i livelli occupazionali (oggi garantiti esclusivamente dalle micro-imprese di gestione) e \u201crisarcire\u201d i sub-Concessionari (Affidatari del servizio) con una \u201cproroga\u201d di due anni della validit\u00e0 degli affidamenti in corso, per la mancata, piena fruizione dell\u2019intero arco temporale dell\u2019affidamento\u00a0 a seguito delle vicende legate al Covid. Quindi \u00e8 incontrovertibile che tale proroga \u00e8 stata concessa dal Parlamento \u201din primis\u201d per il mantenimento dei livelli occupazionali garantiti dal Gestore: per questi motivi, considerato che, invece,\u00a0 sono gli Affidatari a brandire la norma come una clava piuttosto che a proporla alle gestioni come mero atto di liberalit\u00e0,\u00a0 deve essere riconosciuto che\u00a0 analoga ed automatica proroga, senza tentennamenti ed infingimenti (come stanno facendo alcuni Affidatari), deve essere concessa, de jure, anche alle gestioni per non determinare una discriminazione che sarebbe difficilmente comprensibile.<\/p>\n<p>Tale norma su cui gli Affidatari stanno glissando, non pu\u00f2, in alcun modo, non prevedere un analogo periodo di tempo anche per le attuali gestioni che, giova ricordarlo, hanno mantenuto, nel periodo oggetto di proroga, gli impianti aperti ai rifornimenti (soprattutto dei mezzi di emergenza e per i trasporti dei malati) con vendite al pubblico tendenti allo zero.<\/p>\n<p>Da ultimo, infine, va ricordato che la richiamata normativa nazionale ed europea prima richiamate, non possono essere aggirate: prima con l\u2019introduzione surrettizia da parte degli Affidatari di tipologie contrattuali non previste dalla Legge e, quindi, con la pretesa di \u201cgovernare il prezzo al pubblico\u201d nonostante la presenza delle micro-imprese di gestione. Impegno che diventa caratterizzante e qualificante per la partecipazione prima e l\u2019aggiudicazione, poi, dei bandi di gara previsti per le Aree di Servizio.<\/p>\n<p>Come abbiamo ampiamente evidenziato, la Legge 1034\/70, prevede che i \u201cconcessionari\u201d (attualmente definiti Affidatari) possano provvedere in proprio (quindi con apposito personale) ovvero attendervi con la prestazione di terzi con contratti che rispondano a determinate caratteristiche: quelli che attualmente vengono utilizzati (largamente e senza i controlli che la Pubblica Amministrazione deve esercitare poich\u00e9 sono attivit\u00e0 che devono rispondere al disciplinare di concessione) dai soggetti che si sono aggiudicati le gare non soddisfano alcuno di questi requisiti. E anche le pretese contenute in entrambi i documenti (ART e MIT) di disporre la partecipazione (ed i punteggi di gara) sulla scorta di un presunto controllo del prezzo finale, non si attagliano, minimamente, alla normativa richiamata.<\/p>\n<p>In altre parole le scelte che vengono adombrate (anche se ancora non in maniera definitiva stante il fatto che i \u201cdecreti\u201d siano sub judice), configurano una violazione de tutta la normativa posta a tutela della concorrenza: in altre parole il Gestore, come titolare di micro-impresa dovrebbe appiccare senza alcuna autonomia imprenditoriale- il prezzo al pubblico fissato dal suo fornitore in esclusiva che \u00e8 pur sempre un\u2019impresa terza. Su questi argomenti -l\u2019ingerenza fra l\u2019impresa petrolifera e l\u2019impresa di gestione- \u00e8 stata -gi\u00e0 con il provvedimento del 2000 definita improponibile dall\u2019AGCM. A ci\u00f2 si aggiunga il ragionamento gi\u00e0 svolto circa i vincoli contenuti -nel caso di specie- dalla normativa europea gi\u00e0 richiamata che impedisce esplicitamente che sia imposto un prezzo fisso o minimo di rivendita dei prodotti carburanti.<\/p>\n<p>In capo agli \u201cAffidatari\u201d \u00e8 posta la facolt\u00e0 di fissare il Prezzo di Cessione, il Prezzo Consigliato ed il Prezzo Massimo a cui il soggetto terzo (il Gestore) deve fare riferimento per la vendita dei carburanti. Tuttavia, la legge dispone che i criteri in base ai quali fissare tali prezzi previsti dalla normativa comunitaria debbano essere contenuti obbligatoriamente all\u2019interno degli Accordi collettivi aziendali tra singolo affidatario e organizzazioni di Categoria dei Gestori, cos\u00ec come le condizioni economico\/normative che regolano i rapporti tra lo stesso \u201cAffidatario\u201d e singolo Gestore.<\/p>\n<p>Al soggetto Gestore \u00e8 sempre consentita la facolt\u00e0 di vendere beni e servizi di cui al comma 4, dell\u2019art. 17, legge n. 27\/2012. Cosicch\u00e9, la documentazione di gara deve contenere anche l\u2019apposita previsione di locali, spazi, servizi igienici propri e posti auto adibiti al parcheggio, nella misura necessaria e sufficiente a consentire l\u2019esercizio di tale facolt\u00e0 di legge. A questo proposito \u00e8 bene evidenziare come il comma 3 del medesimo suddetto articolo reciti come di seguito: <strong>\u201c<em>I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolt\u00e0 attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192<\/em>\u201d;<\/strong><\/p>\n<p>Infine, si ribadisce che il quadro normativo vigente prevede la cosiddetta \u201ccontinuit\u00e0 di gestione\u201d (come gi\u00e0 ricordato prevista dalla Legge 1034\/70 ove il Gestore non abbia fruito dell\u2019intero periodo di affidamento). Ci\u00f2 determina la conseguenza incontrovertibile del fatto che il Gestore conservi intatto il diritto di proseguire la propria attivit\u00e0 fino alla naturale scadenza del contratto di affidamento in uso gratuito in corso, pure nel caso in cui all\u2019esito della gara di assegnazione dell\u2019affidamento ci sia il subentro di altro soggetto, il quale, quindi, subentrer\u00e0 anche nel suddetto contratto di gestione (per la parte residua della durata).<\/p>\n<p>Tutto quanto sopra evidenziato, \u00e8 bene rammentarlo, rientra tra le responsabilit\u00e0 della Pubblica Amministrazione (MIT) anche quella di fare quanto nelle sue possibilit\u00e0 -in termini di informazione, sorveglianza e penalizzazione- perch\u00e9 vengano interamente applicate le norme poste a tutela del lavoro e dei lavoratori, ivi compresi i Gestori.<\/p>\n<p>E\u2019 dovere, quindi, del Concessionario -che ricordiamo- agisce in un segmento strategico per la mobilit\u00e0 del Paese e, per questo, assoggettato a Concessione (a sua volta sottoposto a regole definite nel \u201cdisciplinare di concessione\u201d)- informare adeguatamente, direttamente nella documentazione di gara e all\u2019atto stesso della manifestazione di interesse, degli obblighi di legge (e regolamentari) qui riassunti, alla medesima stregua di altre similari normative e che eventuali violazioni della norma potrebbero determinare la decadenza dall\u2019Affidamento.<\/p>\n<p>Sulla scorta di queste considerazioni e delle norme ripetutamente richiamate, le scriventi chiedono che la Pubblica Amministrazione concedente consideri nulli i contratti adottati in difformit\u00e0 da quelli prescritti dalla Legge 1034\/70 e dal DPR 1269\/71 imponendo -a pena di decadenza dal titolo concessorio- che vengano sottoscritti contratti -fra Affidatario e Gestore- in linea con quanto prescritto.<\/p>\n<p>Dovere imperativo della Pubblica Amministrazione \u00e8, inoltre, quello di accertarsi che tali norme imperative non vengano nemmeno aggirate attraverso alcun tipo di espediente (a mero titolo di esempio, l\u2019utilizzo strumentale di societ\u00e0 interamente controllate dall\u2019Affidatario, come se potessero essere considerate soggetto terzo e, quindi, il Gestore), ovvero partecipazione alle gare senza disporre di contratti di rifornimento garantiti per l\u2019intera durata dell\u2019Affidamento.<\/p>\n<p>La presente comunicazione \u00e8 destinata, per opportuna conoscenza, sia all\u2019Autorit\u00e0 che al Ministero perch\u00e9 possano verificare la puntuale applicazione delle norme qui richiamate, secondo le rispettive competenze.<\/p>\n<p>Le scriventi Federazioni si riservano, ove ci fosse una difformit\u00e0 fra quanto disposto nei bandi di gara e quanto emerge dalle Leggi sopra richiamate, di ricorrere in ogni sede ritenuta competente, nel caso tali prescrizioni non vengano osservate e, di conseguenza, vengano violati diritti, tutele e facolt\u00e0 che il quadro normativo riserva ai propri associati o si ipotizzasse un danno per lo Stato.<\/p>\n<p>Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ciascun destinatario ritenga utile.<\/p>\n<p><strong>FAIB \u2013 FEGICA \u2013 ANISA \u2013 I PRESIDENTI NAZIONALI<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.figisc.it\/blog\/2025\/01\/30\/gestori-autostradali-di-nuovo-sui-bandi-delle-aree-di-servizio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GESTORI AUTOSTRADALI: DI NUOVO SUI BANDI DELLE AREE DI SERVIZIO<\/a> proviene da <a href=\"https:\/\/www.figisc.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FIGISC &#8211; Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicazione a mezzo PEC Roma, 29 gennaio 2025 Dott. 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