GESTORI AUTOSTRADALI AI CONCESSIONARI: RISPETTO DELLE NORME NEI BANDI

Comunicazione a mezzo PEC
Prot. 58/PEC/2024
Roma, 6 dicembre 2024

Dott. Roberto TOMASI Amministratore Delegato ASPI
Dott. Edoardo VALENTE Presidente ANAS
Dott. Diego CATTONI Presidente AISCAT
e p.c. On.le Matteo SALVINI
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dott. Nicola ZACCHEO
Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti
On.le Adolfo URSO
Ministro delle Imprese e del Made in Italy
On.le Gilberto PICHETTO FRATIN
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Oggetto: Bandi gara – rinnovo concessioni servizi carbolufricanti

Risulta alle scriventi Federazioni che codesto concessionario – come altri – intende avviare le procedure di gare finalizzate al rinnovo degli affidamenti dei servizi presso le aree di servizio poste lungo le tratte di competenza.
Ciò, nonostante il fatto che non esista, al momento, una chiarezza normativa fra le attribuzioni dei poteri: cioè fra quanto disposto, con singolo provvedimento dal Ministero dei Trasporti – da una parte – e, dall’altra dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Cosa che, oltre al resto, ha indotto la medesima Autorità a sollevare un conflitto di competenza davanti alla Magistratura amministrativa.
Già questo dovrebbe consigliare ai concessionari autostradali, in via cautelativa, di attendere il pronunciamento finale della Magistratura adita, chiamata a dirimere un ipotizzato “conflitto di attribuzioni” e, quindi, una maggiore chiarezza dei contorni regolatori all’interno dei quali debbono muoversi sia i concessionari, sia coloro che intenderanno partecipare alle gare per aggiudicarsi gli “affidamenti” del servizio di gestione operativa delle attività di pubblico servizio di distribuzione carburanti. E non solo. Anche per evitare ricorsi e comunque una diffusa conflittualità tra operatori, che già in passato hanno finito poi per scaricare sui lavoratori e sui consumatori gli effetti negativi di un sistema regolatorio incerto e gestito con arbitrio e iniquità.

Tuttavia, ove pure codesto concessionario – come altri – volesse incautamente avventurarsi ad attivare le procedure di gara, sotto la sua propria responsabilità (di cui sarebbe chiamato a rispondere), le scriventi Federazioni intendono ricordare gli obblighi di legge comunitaria e nazionale a cui, in ogni caso, nel rispetto della gerarchia delle fonti, il concessionario deve attenersi.

In particolare, con riferimento al quadro normativo speciale per la distribuzione carburanti in autostrada pienamente vigente (Reg. (UE) n. 2022/720 e relative Linee Guida; Legge n. 1034/1970, DPR n. 1269/1971; D.lgs. n. 32/1998, Legge n. 496/1999, Legge n. 57/2001, Legge n. 27/2012):
a) gli “Affidatari” dei servizi che comprendono i prodotti carbolubrificanti ovvero i fornitori in esclusiva di tali stessi prodotti che non intendano assumere su di sé la gestione operativa dell’AdS attraverso proprio personale dipendente soggetto al Contratto collettivo di riferimento, per affidare tale conduzione ad un soggetto terzo (il Gestore) debbono necessariamente utilizzare tipologie contrattuali adeguatamente tipizzate attraverso la stessa normativa sopra citata (contratto di affidamento in uso gratuito + contratto di fornitura) ovvero attraverso la contrattazione collettiva tra le associazioni di Categoria dei titolari di concessione/autorizzazione/fornitori e dei Gestori (come avvenuto con il contratto di commissione);
b) al soggetto terzo (il Gestore) cui venisse affidata la gestione operativa del servizio attraverso il contratto di affidamento in uso gratuito, la norma comunitaria impedisce esplicitamente che sia imposto un prezzo fisso o minimo di rivendita dei prodotti carburanti;
c) in capo agli “Affidatari” è posta la facoltà di fissare il Prezzo di Cessione, il Prezzo Consigliato ed il Prezzo Massimo a cui il soggetto terzo (il Gestore) deve fare riferimento per la vendita dei carburanti. Tuttavia, la legge dispone che i criteri in base ai quali fissare tali prezzi previsti dalla normativa comunitaria debbano essere contenuti obbligatoriamente all’interno degli Accordi collettivi aziendali tra singolo affidatario e organizzazioni di Categoria dei Gestori, così come le condizioni economico/normative che regolano i rapporti tra lo stesso “Affidatario” e singolo Gestore;
d) al soggetto terzo (il Gestore) è sempre consentita la facoltà di vendere beni e servizi di cui al comma 4, dell’art. 17, legge n. 27/2012. Cosicché, la documentazione di gara deve contenere anche l’apposita previsione di locali, spazi, servizi igienici propri e posti auto adibiti al parcheggio, nella misura necessaria e sufficiente a consentire l’esercizio di tale facoltà di legge. A questo proposito è bene evidenziare come il comma 3 del medesimo suddetto articolo reciti come di seguito: “I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192”;
e) infine, il quadro normativo vigente prevede la cosiddetta “continuità di gestione”. Ciò determina la conseguenza incontrovertibile del fatto che il Gestore conservi intatto il diritto di proseguire la propria attività fino alla naturale scadenza del contratto di affidamento in uso gratuito in corso, pure nel caso in cui all’esito della gara di assegnazione dell’affidamento ci sia il subentro di altro soggetto, il quale, quindi, subentrerà anche nel suddetto contratto di gestione (per la parte residua della durata).

Tutto quanto sopra rammentato, sarà bene che codesto concessionario – come altri – tenga presente che rientra tra le sue responsabilità anche quella di fare quanto nelle sue possibilità – in termini di informazione, sorveglianza e penalizzazione – perché vengano interamente applicate le norme poste a tutela del lavoro e dei lavoratori, ivi compresi i Gestori.
E’ dovere, quindi, del concessionario – che ricordiamo agisce in un segmento strategico per la mobilità del Paese e, per questo, assoggettato a Concessione (a sua volta sottoposto a regole definite nel “disciplinare di concessione”) – informare adeguatamente, direttamente nella documentazione di gara e all’atto stesso della manifestazione di interesse, degli obblighi di legge (e regolamentari) qui riassunti, alla medesima stregua di altre similari normative e che eventuali violazioni della norma potrebbero determinare la decadenza dall’Affidamento.

Oltreché accertarsi che tali norme imperative non vengano nemmeno aggirate attraverso alcun tipo di espediente (a mero titolo di esempio, l’utilizzo strumentale di società interamente controllate dall’Affidatario, come se potessero essere considerate soggetto terzo e, quindi, il Gestore), ovvero partecipazione alle gare senza disporre di contratti di rifornimento garantiti per l’intera durata dell’Affidamento.

La presente comunicazione è destinata, per opportuna conoscenza, sia all’Autorità che al Ministero perché possano verificare la puntuale applicazione delle norme qui richiamate, secondo le rispettive competenze.
Le scriventi Federazioni fanno formale riserva di ricorrere in ogni sede ritenuta competente, nel caso tali prescrizioni non vengano osservate e, di conseguenza, vengano violati diritti, tutele e facoltà che il quadro normativo riserva ai propri associati.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ciascun destinatario ritenga utile.

FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI

FEGICA

ANISA CONFCOMMERCIO

L’articolo GESTORI AUTOSTRADALI AI CONCESSIONARI: RISPETTO DELLE NORME NEI BANDI proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

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