CIRCOLARE ADM SU COMUNICAZIONE GIACENZE

Prot. 540076/RU Roma, 30 novembre 2022

CIRCOLARE N. 42/2022

PRODOTTI ENERGETICI. RIDETERMINAZIONI TEMPORANEE ALIQUOTE DI ACCISA. ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI.

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 274 del 23.11.2022), apportando modifiche all’art. 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 270 del 18.11.2022), in considerazione della necessità di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti, ha disposto nuove rideterminazioni temporanee di talune aliquote di accisa previste dall’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), di cui si illustrano distintamente i contenuti per favorirne un’agevole conoscenza.

I.Aliquote di accisa in vigore dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa già rideterminate dall’originario art. 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 176/2022 per i seguenti prodotti energetici usati come carburanti:

– benzina: euro 478,40 per mille litri;

– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;

– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;

– gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.

Tale trattamento garantisce la continuità di efficacia della riduzione delle accise all’inizio operata e poi mantenuta da precedenti simili interventi nel corso dell’anno 2022. In proposito, a titolo meramente ricognitivo, si richiamano cronologicamente i vari periodi di applicazione e le relative fonti normative:

– dal 22 marzo 2022 al 21 aprile 2022, quanto alla benzina ed al gasolio usato come carburante, ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, (G.U. n. 67 del 21.3.2022), e dal 22 marzo 2022 al 20 aprile 2022, quanto ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL), ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 18 marzo 2022 (G.U. n. 67 del 21.3.2022);

– dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, quanto alla benzina ed al gasolio usato come carburante e dal 21 aprile 2022 al 2 maggio 2022, quanto ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL), ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 6 aprile 2022 (G.U. n. 90 del 16.4.2022);

– dal 3 maggio 2022 all’ 8 luglio 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art.1-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. n. 117 del 20.5.2022);

– dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022 (G.U. n. 154 del 4.7.2022);

– dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 luglio 2022 (G.U. n. 172 del 25.7.2022);

– dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (G.U. n. 185 del 9.8.2022);

– dal 21 settembre 2022 al 5 ottobre 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 30 agosto 2022 (G.U. n. 216 del 15.9.2022);

– dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 13 settembre 2022 (G.U. n. 221 del 21.9.2022);

– dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (G.U. n. 223 del 23.9.2022);

– dal 1° novembre 2022 al 3 novembre 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 (G.U. n. 247 del 21.10.2022);

– dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, quanto alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) ed al gas naturale usato per autotrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175 (G.U. n. 269 del 17.11.2022).

II.Aliquote di accisa in vigore dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022

Ad esclusione dell’aliquota sul gas naturale usato per autotrazione che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa di cui ai punti 1), 2), e 3), lett. a), comma 1, art. 2 del decreto-legge n. 176/2022, come ora modificato, sono così incrementate:

– benzina: da euro 478,40 ad euro 578,40 per mille litri;

– oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 367,40 ad euro 467,40 per mille litri;

– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 182,61 ad euro 216,67 per mille chilogrammi.

III. Ripristino applicazione aliquota agevolata per il gasolio commerciale (esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone) nel periodo di consumo 1° dicembre 2022 – 31 dicembre 2022

Confermato che per il periodo 19 novembre 2022 – 30 novembre 2022 continua a valere la disapplicazione dell’aliquota prevista per il gasolio commerciale dall’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95, si evidenzia che, a seguito della variazione delle aliquote di accisa ad opera del decreto-legge n. 179/2022, per il periodo che va dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 riprende efficacia il punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. Ciò è quanto si ricava dalla lettura del modificato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 176/2022, atteso che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella prevista per l’impiego agevolato (euro 403,22 per mille litri).

Gli esercenti del settore del trasporto potranno presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale con riguardo esclusivamente ai litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da impianti di distribuzione stradale di carburanti od a consegna di carburante, comprovabile da e-DAS emesso dall’esercente deposito speditore, ad apparecchi di distribuzione per uso privato effettuati nel periodo che va dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022.

IV.Obblighi di comunicazione delle giacenze fisiche dei carburanti

L’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 176/2022, come interamente riformulato dal decreto-legge n. 179/2022, prescrive agli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25 l’obbligo di trasmettere i dati dei quantitativi fisici di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante in due distinte ed autonome scadenze temporali:

– entro la data del 12 dicembre 2022, per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 30 novembre 2022;

– entro la data del 12 gennaio 2023, per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 31 dicembre 2022.

Per la trasmissione dei dati delle giacenze fisiche richieste, tramite PEC ovvero per via telematica, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente si rammenta che occorre utilizzare l’apposito modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli prot. n. 439237/RU del 29 settembre 2022, in esecuzione dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prelevabile dal sito internet di ADM, da compilare secondo le istruzioni emanate con la medesima determinazione.

Marcello Minenna

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