CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ACCISE. IRRISOLTO IL NODO GIACENZE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 di venerdì 20 maggio 2022 è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Dopo il Decreto Ministeriale del 6 aprile – che prorogava l’efficacia delle riduzioni su benzina, gasolio e gpl fino al 2 maggio – ed il Decreto-legge 2 maggio, n. 38, che prorogava ulteriormente fino all’8 luglio le misure, aggiungendo il provvedimento dell’aliquota zero di accisa e la riduzione dell’IVA al 5 % per il gas naturale per autotrazione -, la legge di conversione incorpora in una norma unica tutte le misure adottate, con modifiche puramente stilistiche dell’articolo 1 dell’originario Decreto-legge 22 marzo, n. 21 e con l’aggiunta dell’articolo 1 bis finalizzato alla conversione del Decreto-legge n. 38.

L’onere complessivo delle misure sul bilancio 2022 é aggiornato dai 588,25 milioni di euro del primo decreto ai complessivi 2.914,72 (più altri 137,93 milioni sul bilancio 2024) derivanti dalla proroga.

Nessuna modificazione (e quindi nessun accoglimento dei pur numerosi emendamenti presentati nel corso dell’iter parlamentare di esame) é intervenuta sulla disciplina delle giacenze e di una loro eventuale compensazione a fine durata delle riduzioni di accisa, in quanto il comma 5 dell’articolo 1 rimane eguale al testo del Decreto-legge 21 ed il comma 3 dell’articolo 1 bis lo reitera per il periodo 3 maggio – 8 luglio.

Unico chiarimento apportato é che la comunicazione finale delle giacenze all’8 luglio (che andrà presentata entro il 15 dello stesso mese) sostituisce, facendone venir meno l’obbligo, quelle previste dalle precedenti scadenze stabilite sia dal Decreto-legge 21 che dal Decreto Ministeriale del 6 aprile.

Si pubblica di seguito integralmente il testo ufficiale di Gazzetta degli articoli 1 ed 1 bis.

TITOLO I

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Art. 1.

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del

presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4 -bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 25 trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19 -bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti i depositi di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni di euro per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni di euro per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 38.

 

Art. 1 -bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti).

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a) , numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4 -bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a) , del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19 -bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) , del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a) , numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l’obbligo, già previsto dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a) , del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell’articolo 2, commi 2, lettera m) , e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell’aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) , sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell’andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a) , ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l’applicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l’applicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4 -bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l’obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all’articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l’invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l’articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b) , al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l’anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 38.

L’articolo CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ACCISE. IRRISOLTO IL NODO GIACENZE proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Comments are closed.